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L'Avvocato risponde



a cura dell'Avv. Monica Checchini

Iscritta al Consiglio dell'Ordine di Tivoli.
Studio Legale via Clementina 31
Castelbellino Stazione
Scrivete a m.checchini@tiscali.it



Se possibile vorrei avere un chiarimento legale.
Posseggo un appartamento di mia proprietà, sono un lavoratore con reddito fisso, da un paio di mesi la mia compagna vive con me, lei ha residenza a casa dei genitori, tra un po’ di tempo partorirà nostra figlia.
Ho sentito dire che: è vero che se un domani ci separeremo la mia casa andrà a lei, anche se ha un’altra residenza? Chiarisco inoltre che lei è disoccupata e, alla nascita nostra figlia verrà iscritta residente con l’indirizzo della madre; i genitori dove la mia compagna è residente percepiscono la pensione.
Spero di essere stato abbastanza chiaro!


Egregio lettore, la questione che Lei ha sottoposto alla mia attenzione è alquanto complessa e molteplici sono le “variabili” che potrebbero determinare conseguenze diverse, per cui, per una risposta certa e analitica rispetto alle domande postemi avrei necessità di approfondire la questione; tuttavia, in questa
sede, cercherò di fornire delle “linee guida” che consentano comunque di avere una idea di massima circa i diritti e i doveri dei conviventi all’interno della cosiddetta “famiglia di fatto”.
In primo luogo occorre precisare che per “famiglia di fatto” si intende un nucleo costituito da coppie di soggetti di sesso diverso non coniugate che convivono stabilmente (more uxorio e, cioè, come se fossero sposati), con o senza prole, legate tuttavia anch’esse, come nel matrimonio, dalla cosiddetta affectio coniugalis; elementi essenziali della convivenza more uxorio sono: la comunione di vita, la stabilità temporale e l’assenza del legame giuridico del matrimonio (a nulla rilevando, se non per fornire elementi induttivi finalizzati ad altri scopi, l’identità di residenza). La disciplina della “convivenza” e della conseguente costituzione della “famiglia di fatto” ha visto nel corso dei decenni rilevanti aperture (non da ultimo la riconduzione alle “formazioni sociali” previste dall’art.2 della Costituzione nonché il fondamento giuridico rinvenuto nell’art. 31 della Costituzione che promuove la famiglia latu sensu intesa) che hanno consentito di attribuire all’istituto una rilevanza tale (anche e soprattutto in conseguenza dell’intervenuto riconoscimento della parità di diritti tra uomo e donna all’interno del nucleo familiare da parte della stessa Corte Costituzionale nel lontano 1968) da indurre il legislatore ad adottare alcune norme volte a riconoscere rilievo, anche giuridico, alle coppie conviventi (si citano solo a titolo di esempio: l’art. 4 dell’accordo 1 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 sul nuovo ordinamento anagrafico che definisce come famiglia non solo quella legata dal vincolo matrimoniale, ma anche quella fondata in generale su vincoli affettivi e caratterizzata dal rapporto di convivenza in ordine alle dichiarazioni e adempimenti anagrafici; l’art. 44 L. n. 184/1983 che permette, in alcuni casi l’adozione anche a chi non è coniugato e, quindi, anche alla famiglia di fatto) implicitamente confermando tuttavia il favore legislativo per la famiglia fondata sul matrimonio; e proprio in conseguenza di una normativa frammentaria e disorganica dell’istituto della famiglia di fatto, è intervenuta la giurisprudenza che, con le proprie “decisioni”, è riuscita a dare rilevanza giuridica alla “convivenza” (che non può comunque considerarsi disciplinata in termini assoluti e che, di certo, continua a non esser posta sullo stesso piano del matrimonio).
Dal 1978 (anno della riforma del diritto di famiglia) abbiamo infatti assistito al riconoscimento, da parte della Corte Costituzionale (sentenza 7 aprile 1988 n. 404 ispirata al dovere di solidarietà sociale che ha per contenuto l’impedire che taluno resti privo di abitazione), di uno dei fondamentali diritti attribuiti ai conviventi
e, cioè, il diritto di succedere nel contratto di locazione del convivente more uxorio del conduttore (inquilino) non solo in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile,ma anche quando questo si sia allontanato
dall’abitazione per cessazione del rapporto in presenza di un figlio (in tale ultimo caso al fine di salvaguardare anche e soprattutto l’interesse primario dei figli; si tiene a sottolineare come per il resto la Corte Costituzionale abbia ripetutamente evidenziato la disomogeneità tra “convivenza more uxorio” e matrimonio, ricollegando soltanto a quest’ultimo la nascita di diritti e doveri in capo ai soggetti e riconoscendo alcune posizioni giuridiche ai conviventi solo se i loro diritti sono ricollegati ad altri di valore primario – come l’abitazione).

Fra i conviventi intercorrono quindi legami di natura personale (quali l’assistenza morale, la collaborazione nell’interesse comune della coppia, la coabitazione, la fedeltà reciproca) e legami di natura patrimoniale quali l’assistenza e la collaborazione materiale (ad esempio la divisione delle spese occorrenti per il menàge familiare e il mantenimento del partner più debole economicamente), intesi entrambi come obbligazioni naturali (ex art. 2034 codice civile) per ciò stesso non vincolanti, motivo per cui l’eventuale inadempimento non è sanzionato giuridicamente (ne consegue che, in caso di “separazione”, mancherà il diritto all’assegno di mantenimento e, d’altro lato, l’impossibilità di ottenere la restituzione di quanto si è spontaneamente pagato). Si tiene altresì a precisare che gli acquisti effettuati durante la convivenza entrano nel patrimonio di colui che li ha effettuati, restando totalmente separati i patrimoni dei due componenti della coppia, salva la possibilità per il compagno/compagna di proporre azione definita di indebito arricchimento qualora dimostri che nell’acquisto è compresa una propria partecipazione materiale e/o morale.
Per ciò che attiene l’abitazione familiare e la sua “assegnazione” occorre rilevare come oggi sia riconosciuto in capo al convivente non proprietario dell’immobile o, comunque, non titolare di un diritto di godimento sull’abitazione, un “diritto di possesso” in caso di allontanamento dall’abitazione familiare da poter far valere giudizialmente, salvo che l’ex partner fornisca la prova del proprio diritto di proprietà e agisca per far valere i propri legittimi diritti; in tal caso infatti, stante la proprietà esclusiva di uno dei componenti della coppia,
nessun diritto relativamente all’assegnazione di essa si può ipotizzare in capo all’altro convivente; diverso è il discorso nel caso vi sia un figlio naturale (cioè nato da genitori non uniti in matrimonio tra loro) minorenne da tutelare (che per ciò stesso ha il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare in modo da conservare il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è estrinsecata la vita della famiglia; si rammenta al riguardo che il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi – ex art. 261 codice civile – con conseguente obbligo da parte di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli naturali, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli – art. 147 codice civile); è infatti al riguardo intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 166 del 1998, ha stabilito che in presenza di figli la casa familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di proprietà, debba essere assegnata al genitore affidatario (tale decisione si tiene tuttavia a ribadire essere stata presa al solo fine di tutelare gli interessi primari dei figli).Il partner estromesso non perde la titolarità dei suoi diritti sulla casa in conseguenza del provvedimento di assegnazione, rimanendone proprietario o comproprietario; andrà invece a perdere la facoltà di abitarci e di disporne materialmente, in quanto il provvedimento di assegnazione crea un diritto di godimento a favore dell’affidatario del minore (assegnatario).
Al di là degli obblighi/diritti oggi previsti e, per un certo verso, disciplinati, esiste comunque la possibilità di regolare preventivamente i rapporti economici e patrimoniali (e solo questi!!!) tra i conviventi “more uxorio” a
mezzo accordi privati denominati “accordi di convivenza” che esplicano la loro efficacia non soltanto durante la convivenza stessa, ma anche nel caso in cui intervenga la separazione; si tratta di un contratto atipico che può intervenire a regolare i seguenti aspetti: il mantenimento di uno dei partner, il regime degli acquisti effettuati durante la convivenza, la responsabilità per le obbligazioni assunte nell’interesse comune e il diritto di abitazione sulla casa familiare.
Appare comunque opportuno precisare che, affinchè l’accordo di convivenza sia valido, entrambi i componenti della coppia devono avere lo “stato libero” (essere cioè nubile/celibe o divorziata/divorziato), costituendo altrimenti tale convivenza more uxorio con soggetto terzo rispetto al matrimonio un comportamento “illecito” commesso in violazione del “dovere di fedeltà coniugale” che invalida l’accordo stesso.

Si rinvia ad altra sede per l’analisi di ulteriori aspetti dell’argomento.

Avv. Monica Checchini

Egregio avvocato, mi è stata offerta da un amico la possibilità di acquistare ad un prezzo vantaggiosissimo beni oggetto di eredità, ma io non so che fare e, soprattutto, ho molti dubbi circa l'efficacia di una simile vendita. Mi dispiacerebbe però perdere l'affare. Come mi devo regolare?

Egregio lettore, sinceramente l'istituto della vendita dell'eredità (disciplinato dagli artt. 1542, 1543, 1544, 1545, 1546 e 1547 del Codice Civile) presenta non poche problematiche (non da ultimo il rischio - qualora l'asse ereditario appartenga a più persone - del venir meno del bene ereditato per effetto del cosiddetto "retratto successorio" con ovvie conseguenze pregiudizievoli nei confronti dell'acquirente) che di certo non possono essere specificamente ed esaustivamente affrontate in questa sede; appare tuttavia opportuno rappresentarLe che l'art. 1543 c.c. richiede a pena di nullità la forma scritta per la cessione, sia che essa riguardi beni immobili, sia che riguardi beni mobili; è poi da tenere nella debita considerazione, fra gli altri, l'art. 1546 c.c. che dispone che il compratore, salvo patto contrario, è obbligato in solido con il venditore a pagare i debiti ereditari!!!!
Le consiglio pertanto di farsi assistere da un Legale nella valutazione ed eventuale acquisto dell'eredità del Suo amico, anche e soprattutto affinchè l'operazione si riveli effettivamente vantaggiosa.

Avv. Monica Checchini

Avv. Monica Checchini

Invito tutti i lettori di "Password" a rivolgermi i quesiti legali che li assillano, al fine di consentirmi di aiutarli o, comunque, di orientarli verso le scelte più opportune.

Scrivete a:
Avv. Monica Checchini,
Via Clementin 31, Castelbellino Stazione

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