L'incostituzionalità dell'IMU. Rimborso possibile? | Password Magazine
banner fondazione

L'incostituzionalità dell'IMU. Rimborso possibile?

L’ESPERTO FISCALE RISPONDE a cura dell’avv. Lucia Ripa.
Un lettore scrive: “In campagna elettorale ci sono stati diversi interventi in merito al rimborso dell’IMU. Cercando su Internet ho trovato opinioni tra loro contrastanti. Cosa mi conviene fare?”.

L’argomento è complesso e lo affronterò senza pretesa di esaustività, dati i limiti di spazio.

Il contribuente può chiedere il rimborso dell’ IMU versata, perché contraria alla Costituzione italiana, in particolare agli articoli 3, 47 e 53.

Perché l’IMU viola questi articoli?

E’ un’imposta patrimoniale che si applica su una base imponibile superiore al valore reale dell’immobile e con aliquote differenti in base alla tipologia di immobile (abitazione principale, altra abitazione, fabbricato non abitativo ecc.). Non tassando un valore reale, anche se il valore dell’immobile si riduce, l’imposta è comunque dovuta, con l’ effetto espropriativo, tipico delle imposte patrimoniali.

Secondo il Rapporto UE 2012 l’IMU è iniqua, poichè alimenta la disuguaglianza sociale, senza alcun effetto redistributivo della ricchezza.

In sintesi, quindi,  l’IMU è incostituzionale per questi motivi:

1)      Disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano nella medesima situazione: il proprietario di un immobile, se ha disponibilità finanziaria per versare l’IMU, può conservare la proprietà dell’immobile, mentre, se ha risorse limitate, può essere costretto a venderlo. Ciò è generato dalla mancanza di progressività dell’imposta (aliquote differenziate in base al reddito), che  avrebbe garantito equità;

2)      Non rispecchia la capacità contributiva del proprietario dell’immobile, violando l’articolo 53 della Costituzione, in base a cui tutti devono partecipare alle spese pubbliche secondo la capacità contributiva (ossia, al reddito più alto deve corrispondere un’imposta maggiore) e, inoltre, la progressività che deve caratterizzare il nostro sistema tributario;

3)      Contrasta con l’articolo 47 della Costituzione, secondo cui la Repubblica incentiva e tutela il risparmio in tutte le sue forme, considerando che in Italia il mattone, fino al 2008, è stato considerato un “bene rifugio”, su cui tanti risparmiatori hanno investito;

4)      L’IMU sull’abitazione principale viola il 2° comma dell’articolo 47, secondo cui la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio  popolare alla proprietà dell’abitazione.

Come si lega l’incostituzionalità dell’IMU all’istanza di rimborso?

Nel nostro ordinamento le leggi che violano la Costituzione sono efficaci per i cittadini finchè non vengano dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; l’istanza di rimborso  è la “chiave” per permettere questo.

Essa è presentata al Comune a cui è stata versata l’IMU per i motivi brevemente elencati sopra, allegando le fotocopie dei Modelli F 24.

Se dopo 90 giorni il Comune non ha risposto (cd. silenzio rifiuto) o ha risposto negativamente, si ricorre alla Commissione Tributaria territorialmente competente, sollevando, in via preliminare, l’eccezione di costituzionalità e chiedendo alla Commissione che rimetta gli atti alla Corte costituzionale. Se la Commissione Tributaria ritiene la questione fondata e rilevante ai fini della decisione (a mio avviso condizioni esistenti), sospende la causa e rinvia alla Corte costituzionale.

Essa potrebbe dichiarare l’incostituzionalità dell’IMU, con efficacia dalla pubblicazione della sentenza e nei confronti di tutti i contribuenti, che otterranno la restituzione di quanto indebitamente versato.

Personalmente ritengo che gli elementi per poter ottenere la rimessione alla Corte costituzionale siano esistenti e fondati e, dunque, credo che questa procedura sia efficace.

La risposta è più breve di quella data in studio al cliente; chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, mi può contattare ai recapiti indicati nel box.

 

Lucia Ripa, nata a Rimini il 3.03.1968, dal 1993 si occupa principalmente di consulenza e contenzioso tributario, si è trasferita a Jesi nel 2011. Collabora con Maggioli tributi per i tributi locali e dal 2010 è autrice di numerosi articoli ed e-books di diritto tributario. Dal 2009 è presidente della Camera degli Avvocati tributaristi della Romagna.

Questi sono i suoi recapiti: Avv. Lucia Ripa, STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CR, Via Donatori di sangue, n. 2- Jesi (AN); tel. 0731/213237; lucia.ripa@atlrstudio.it.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*