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Rate del mutuo e pignoramenti, cosa c’è da sapere

L’AVVOCATO RISPONDE/a cura Avv. Monica Checchini – Nel rispondere al quesito postomi in ordine alla pignorabilità o meno dei diritti di usufrutto e/o uso e/o abitazione, occorre prima di tutto capire le differenze tra gli stessi;

in particolare:

1) quanto al diritto di usufrutto (che consente di godere di una cosa mobile o immobile – come un appartamento – facendone propri i frutti sia naturali che civili,  con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica)

può essere ceduto e dato in locazione (si dice che è “alienabile”);

– deve necessariamente essere limitato nel tempo: la sua durata (solitamente fissata per contratto), non può in ogni caso superare la durata della vita del suo titolare se trattasi di persona fisica, o i 30 anni se trattasi di persona giuridica.

2) quanto al diritto di uso (che consente di servirsi della cosa mobile o immobile e di raccoglierne gli eventuali frutti, ma limitatamente ai bisogni propri e della sua famiglia) e al

3) diritto di abitazione (che attribuisce al suo titolare il diritto di abitare una casa, sempre  limitatamente ai bisogni propri e della sua famiglia):

non possono essere ceduti (si dice al riguardo che sono “diritti personalissimi”) né dati in locazione;

– il titolare può soltanto decidere di rinunciarvi.

Il diritto di USUFRUTTO E’ PIGNORABILE (aggredibile dai creditori del titolare –  anche se la nuda proprietà appartiene ad altri – in quanto diritto reale immobiliare e, per ciò stesso, alienabile)

I diritti di USO e di ABITAZIONE NON SONO PIGNORABILI

Tuttavia (per rispondere al quesito della lettrice inerente la possibilità di pignoramento di un appartamento su cui grava il diritto di abitazione) potrebbe essere pignorabile l’immobile (da parte dei creditori del proprietario) su cui il diritto è stato costituito;

occorre infatti precisare che, nel caso in  cui il diritto di abitazione sia stato trascritto dopo il pignoramento dei creditori del proprietario dell’immobile, tale diritto non può essere opposto a questi ultimi e, quindi, nel caso di vendita all’asta, l’appartamento viene considerato “libero” e nessun diritto viene riconosciuto al titolare del diritto di abitazione di rimanervi dentro e godere del bene.

SE IL DIRITTO DI ABITAZIONE E’ STATO TRASCRITTO PRIMA DEL PIGNORAMENTO, TALE DIRITTO POTRA’ ESSERE VALIDAMENTE OPPOSTO AI CREDITORI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (salvo esecuzioni da parte delle Banche garantite da ipoteca sull’immobile stesso)

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SOVRAINDEBITAMENTO – INVOLONTARIO OMESSO PAGAMENTO RATE DEL MUTUOREVOCA DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA BANCA

SOLUZIONI

Anche se sembra che il mondo ci crolli addosso e che non vi siano possibilità di uscita, non è così;

l’importante è non farsi prendere dallo sconforto e rivolgersi immediatamente ad un avvocato per studiare ed affrontare assieme la REALE SITUAZIONE (che spesso è “meno peggio” di come la si percepisce); tra le altre possibilità

ESISTE UNA LEGGE CHE AIUTA A DIMINUIRE I DEBITI, E’ LA LEGGE 3/2012 DETTA ANCHE LEGGE SALVA SUICIDI

– vi potrebbero anche essere i presupposti per una denuncia di usura (oggettiva e/o soggettiva) o, comunque, per un abbattimento (se non addirittura annullamento) degli interessi e la rideterminazione del dovuto;

– si potrebbe giungere ad un accordo transattivo con la Banca in sede di tentativo di conciliazione;

– si possono sempre e comunque valutare assieme altre soluzioni rispetto al caso concreto.

Tutto è possibile, l’importante è non perdere la calma, la speranza e, soprattutto, la testa …. LA VITA E’ UN BENE PREZIOSO.

Avv. Monica Checchini

Avv. Monica Checchini (333 9923708) invia una mail a studiochecchini@libero.it o collegati al sito dello Studio Legale www.studiolegalechecchini.it.

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