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Biogas a Castelbellino

“Il Comune può fermare l’avvio dei lavori?”, da Comitato per la Tutela della Salute e dell’Ambiente della Vallesina

“La normativa vigente in merito alle autorizzazioni delle centrali a biomasse/biogas, prevede per le ditte proponenti “l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto”(Dlgs 387/2003, art. 12 comma 4).
E soprattutto prevede che tale obbligo sia garantito sin dal momento della domanda per l’autorizzazione dell’impianto, con la presentazione, a corredo dell’istanza, del piano dismissione e messa in pristino dei luoghi, contenente anche la stima dei costi; è prevista inoltre una fideiussione bancaria di garanzia in favore dell’amministrazione tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino  (in questo caso, il Comune) in luogo del soggetto eventualmente inadempiente (DM 10/09/2010 del MISE,” Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”, punti 13.1 a), b), j).
Quindi, non solo i cittadini hanno il DIRITTO che il sito venga ripristinato a seguito della dismissione dell’impianto, ma addirittura hanno il DIRITTO che ciò venga garantito con una fideiussione in favore del Comune stipulata prima dell’avvio dei lavori. In tal modo, si evitano anche possibili danni o costi a carico della collettività e dell’ erario nel caso in cui la dismissione ed il ripristino non vengano effettuate dalle ditte e debba quindi subentrare il Comune per procedere ad eseguire tali lavori. Per la centrale a biogas di Castelbellino, il ripristino del sito appare piuttosto oneroso, dal momento che il piazzale dove verrebbe costruito l’impianto, a circa 200 metri dal fiume Esino, è stato abbassato a -3 metri dal piano campagna. Dalla Relazione “Gestione terre e rocce da scavo” (scaricabile qui Allegato 5), deduciamo che è previsto un “volume di scavo stimato complessivo di 50.550 m3 (pag. 3) di cui 39.610 m3 costituito da GHIAIA/SABBIA (pag.8). Si legge, fra l’altro, a pag. 9 che, “Il materiale scavato sarà destinato all’impianto di lavorazione inerti situato nel Comune di Castelbellino – Località Stazione, di proprietà della Ditta Cava Mancini S.a.s. dove sarà riutilizzato in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava e pertanto soggetti a riduzione volumetrica, macinatura e vagliatura.

Nel documento istruttorio, allegato al Decreto Autorizzativo del 20 giugno 2012 leggiamo (pag.7): “per la rimessa in pristino è stato dichiarato un costo pari a €.199.377,00 per la rimozione dei componenti degli impianti meccanici ed elettrici, opere in calcestruzzo, svuotamento dei fermentatori ecc.; per la suddetta cifra dovrà essere attivata apposita fideiussione a favore del Comune di Castelbellino.”.

La cifra stabilita per la fideiussione della centrale di Castelbellino di € 199.377 tiene conto solo dei costi di dismissione/rimozione delle opere o tiene conto anche dei costi di ripristino del sito? Quanto costa ritombare uno scavo da oltre 50 mila m3, e riportarci oltre 39 mila m3 di ghiaia/sabbia,  tenuto anche conto che l’area è sottoposta a vincoli di tutela paesaggistica, ai sensi del Dlg 42/2004? Sul sito del Comune, fra “tutti i documenti, in possesso del Comune di Castelbellino” pubblicati, ad oggi non ci risulta riportato, salvo errori, alcun Piano di Ripristino, ma solo il Computo Metrico con la stima dei costi di dismissione (€ 98.573,19. Vedere qui, Allegato 7)[1]. Esiste un Piano di Ripristino dei luoghi con la stima dei costi? Se sì, perché non ci risulta pubblicato sul sito del Comune? Se no, come fa il Comune a valutare congruo l’importo proposto in Conferenza dei Servizi? Il Comune ha valutato se l’importo stabilito per la fideiussione a garanzia della dismissione e del ripristino del sito è congruo con i costi effettivi di tali operazioni? Chi è il tecnico che ha dato un parere positivo, per il Comune, sulla congruità di tale importo? Il Comune, se ritiene l’importo non congruo, ha il diritto/dovere di non firmare la fideiussione impedendo l’avvio dei lavori e procedendo con gli atti conseguenti a tutela dell’interesse superiore dei cittadini e dell’Ente, ivi inclusa la richiesta motivata alla Regione di sospensione in autotutela dell’autorizzazione”.

comunicato da: Comitato per la Tutela della Salute e dell’Ambiente della Vallesina

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