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Chiarimenti su ordinanza: chiusi cinema, disco e teatri, aperti piscine, palestre e centri sociali

MARCHE – La Regione ha pubblicato una nota esplicativa in merito all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Chiarimenti, in sostanza, circa le attività che sono sospese fino al 4 marzo e quelle che invece no.

Lo stop riguarda manifestazioni come: «fieremercati straordinari e sagreattrazioni e luna parkconcertieventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatralicinematografiche, musicali, ecc., comprese le discoteche e le sale da ballo, eventi e manifestazioni promozionali (meeting, convegni e sfilate, ecc.). Sono consentite le attività musicali presso i locali ove queste non rappresentino attività prevalente».

Non sono sospese invece attività che attendono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazione di persone.

Sono escluse da tale sospensione anche le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive ivi comprese i pubblici esercizi e le mense, nonché le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone. Sono altresì escluse dalla sospensione le attività svolte da guide e accompagnatori turistici (limitatamente a gruppi composti da non oltre le 10 persone). Sono consentiti i mercati rionali e comunali, ovvero le attività commerciali svolte ordinariamente e programmate. Non possono essere inclusi nella sospensione i centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovanili, centri per anziani, orti urbani, e così via) per la parte di ordinaria attività. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione, le attività di sostegno, supporto e riabilitazione alle persone anziane e diversamente abili (come i  servizi semi residenziali e centri diurni) e attività di accoglienza per persone in situazioni di fragilità sociale (centri di pronta accoglienza). Non si intendono sospese le celebrazioni civili di matrimoni ed esequie.

 

 

 

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