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La “Rivoluzione” della Cassazione in tema di assegno divorzile

L’AVVOCATO RISPONDE a cura dell’Avv. Monica Checchini

Più lettori mi hanno chiesto: “Poiché la mia “ex” è economicamente indipendente, posso chiedere al Tribunale di revocarle l’assegno divorzile”? La risposta è ormai: SI

Ma analizziamo il perché e su che basi:la Cassazione ha ormai tracciato un solco tra il vecchio e il nuovo orientamento; infatti, se prima della sentenza numero 11504/2017 si faceva riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio in sede di valutazione del diritto all’assegno divorzile (al quale rapportare, in altre parole, l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi di chi lo richiedeva) e, quindi, sostanzialmente, lo stesso veniva quasi sempre accordato, ormai l’unico criterio valido è quello del raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente.

In altre parole, “se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non gli è riconosciuto il diritto all’assegno divorzile.

I principali indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il possesso di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le capacità e/o possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di un’abitazione.

E cio’ vale anche in sede di “REVISIONE DELL’ASSEGNO” (azione volta alla riduzione dell’assegno divorzile all’ex).

Gli eventuali dubbi a riguardo sono stati fugati dalla Cassazione con la sentenza numero 15481/2017 depositata il 22 giugno che ha precisato che il Giudice, in sede di revisione dell’assegno, deve adeguarsi ai più recenti orientamenti e verificare se i motivi sopravvenuti alla base della richiesta di esonero dal mantenimento giustifichino effettivamente una negazione dello stesso a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario. A tal fine occorre riferirsi, prosegue la Corte, agli indici individuati con la sentenza numero 11504, da valutare osservando le allegazioni, le deduzioni e le prove offerte dall’obbligato, in capo al quale comunque resta l’onere della prova.

I quattro indici di prova DELL’INDIPENDENZA ECONOMICA dell’ex (e, quindi, della possibilità di non doverle/dovergli corrispondere l’assegno divorzile) SONO quindi:

– il possesso di redditi di qualsiasi specie.

– l’eventuale possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari, Considerando però anche gli oneri e il costo della vita nel luogo in cui l’ex che chiede l’assegno risiede.

– le capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell’ex (al riguardo occorre tenere conto della salute, dell’età e del sesso, oltre che al mercato del lavoro dipendente o autonomo).

– la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Appare opportuno precisare che per i figli il criterio del “tenore di vita” resta; ed infatti quanto sinora detto vale solo con riferimento all’ex coniuge e non anche ai figli.

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