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L’Avvocato Risponde, mutui e anomalie bancarie: «C’è sempre una soluzione»

L'avv. Monica Checchini

L’AVVOCATO RISPONDE a cura dell’Avv. Monica Checchini

Ho letto il suo articolo e controllato il mio contratto di mutuo con la Banca … di Jesi nel 2007.

In effetti il mio mutuo (che non sapevo neanche potesse avere un nome) nell’allegato B al contratto si chiama “Mutuo spensierato” – così come negli estratti conto che mi sono arrivati, anche se per me tanto spensierato non è stato. Peraltro al momento del contratto hanno preteso che pagassi anche un’assicurazione per la vita pagando € 3.427,00. Fatto sta che alla fine non sono più riuscito a pagarlo ed oggi ho paura di perdere casa con gli interessi di mora che crescono di mese in mese. Cosa posso fare? Le allego il mio contratto con le condizioni di mutuo. Ho qualche possibilità di non perdere caso o, comunque, di oppormi alle loro pretese?

Grazie. Michele

Egr. Signor Michele, 

  • premettendo che oltre a Lei altre tre persone mi hanno contattato per aver sottoscritto nello stesso periodo tale tipologia di mutuo (e rispondo con l’occasione anche a Marco che non ho avuto modo di sentire telefonicamente), e che sinceramente (oltre al contratto di mutuo e relativi “Capitolato”, “Documento di sintesi “ e “Piano di rimborso contrattuale”) Lei non mi ha fornito informazioni tali da farmi capire se la Banca Le ha già comunicato il recesso contrattuale, Le  ha notificato decreto ingiuntivo o direttamente precetto o, addirittura, ha azionato nei suoi riguardi l’esecuzione immobiliare,
  • precisando essere la questione alquanto complessa e, per ciò stesso, impossibile da trattare esaustivamente in questa sede, e di certo da approfondire, anche con riferimento all’eventuale usura – anche soggettiva –  sulla base di tutta una serie di ulteriori documenti che, ove non a Sua disposizione, dovrebbero essere richiesti alla Banca;

LE COMUNICO DA SUBITO LA POSSIBILITA’ DI ATTIVARSI PER IL RIMBORSO DI QUANTO INDEBITAMENTE CORRISPOSTO A TITOLO DI INTERESSI CORRISPETTIVI (O, DECURTAZIONE DI TALE IMPORTO DA QUANTO ANCORA DOVUTO)

A tal fine le consiglio di recarsi quanto prima da un legale al fine di far valere i suoi diritti e, soprattutto, evitare di perdere l’abitazione.

Quanto all’omessa indicazione dello stato del Suo rapporto di mutuo con la Banca, sono infatti a rilevare come tale circostanza (se ancora in essere, risolto etc..) cambia profondamente le CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE ACCERTAMENTO DI ANOMALIA BANCARIA

ed infatti:

  1. FINCHÈ NON VIENE INIZIATA L’ESECUZIONE IMMOBILIARE 

il debitore ha la possibilità di opporsi al cosiddetto “decreto ingiuntivo” (ove gli venga notificato tale atto) o all’atto di “precetto” (ove venga notificato direttamente senza prima notificare il “decreto ingiuntivo”) CONTESTANDO LE SOMME A DEBITO E – a seguito di specifico ricalcolo comprendente tutte le forme di anomalia – CHIEDERE NON SOLO LA COMPENSAZIONE TRA CIO’ CHE E’ DOVUTO E CIO’ CHE E’ STATO ILLEGITTIMAMENTE PAGATO, MA, IN ALCUNI CASI, ANCHE IL RIMBORSO!!!;

  1. UNA VOLTA INIZIATA L’ESECUZIONE IMMOBILIARE (sul presupposto che tutte le notifiche da parte della Banca nei confronti del Cliente – Debitore siano corrette) 

la si può bloccare soltanto in presenza di USURA (che indubbiamente comporta il ricalcolo delle somme a debito, ma senza che possano essere prese in considerazione anomalie come l’indeterminatezza delle condizioni, anatocismo etc.; a seguito dell’accertamento dell’usura  partirà anche un procedimento penale nei confronti della Banca).

Nel caso sottoposto al mio esame, da un sommario esame della documentazione, è stata rilevata una INDETERMINATEZZA DEL TAEG (fatte salve ulteriori anomalie all’esito di un esame più approfondito del rapporto di mutuo).

Occorre preliminarmente precisare che il T.A.E.G. è il Tasso Annuo Effettivo Globale e indica il costo complessivo del prodotto; tiene in considerazione non solo gli interessi dovuti su base annua e la frequenza dei pagamenti, ma anche tutti i costi connessi all’erogazione di quel credito.

Nel nostro caso il TAEG riportato sul contratto differisce da quello ricalcolato; 

in pratica, la Banca appare aver calcolato e riportato un T.A.E.G. che non ha incluso tutte le spese relative all’erogazione (come, per esempio,  proprio l’assicurazione sulla vita “obbligatoria”).

NE CONSEGUE IL DIRITTO DEL SIGNOR MICHELE (e di tutti gli altri lettori che mi hanno posto la stessa questione, fatalità con lo stesso tipo di contratto di mutuo) A RIVALERSI NEI CONFRONTI DELLA BANCA PER LA DIFFERENZA TRA GLI INTERESSI PAGATI E QUELLI RICALCOLATI AL TASSO SOSTITUTIVO (ex art 117 TUB).

E ricordate sempre …. Non disperate. Per ogni problema c’è una soluzione. L’importante è avere il coraggio di affrontarlo.

Avv. Monica Checchini

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Studio Legale Avv. Monica Checchini

(Patrocinante in Cassazione e in tutte le Magistrature Superiori – Compositore della crisi da sovraindebitamento)

Via del Tiglio, 7 – 60030 Maiolati Spontini

Tel 0731 701779 – Fax 0731 690465

www.studiolgalechecchini.it (sito in lavorazione – a breve on line)

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