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Se l’assicurazione non paga per “degrado da usura” o “svalutazione commerciale”

L'avv. Monica Checchini

L’AVVOCATO RISPONDE a cura dell’Avv. Monica Checchini

Rispondo oggi a due lettori che hanno subito lo stesso identico danno (furto del pacco batterie dal proprio autoveicolo “ibrido” e della centralina – in sostanza migliaia di euro di danno) che, seppur correttamente assicurati e con pochi chilometri percorsi, si sono visti rimborsare sostanzialmente soltanto il 50% del danno nonostante l’autoveicolo non solo non avesse due anni (immatricolazione marzo 2019), ma addirittura le “batterie al litio” fossero nuove in quanto già oggetto di precedente furto 1 anno prima (con attesa di mesi prima che potesse avvenire la riparazione).

Il problema non è di poco conto e potrebbe interessare tutti noi; pochi infatti sanno che (soprattutto quando si paga meno una polizza incendio e furto apparentemente conveniente – ma non solo) nelle condizioni di polizza può essere prevista una clausola nella DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO che prevede che lo stesso:

“si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, con il limite massimo del 50%, salvo particolari condizioni di usura”. 

SENZA NULLA AGGIUNGERE CIRCA I CRITERI APPLICABILI NELLO SPECIFICO. 

MASSIMA DISCREZIONALITÀ QUINDI DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE NELLA SOMMA DA LIQUIDARE IN FAVORE DEL MALCAPITATO.

Nel caso specifico la Compagnia ha dichiarato al proprio “assicurato” essere stata considerata la “svalutazione commerciale del veicolo e il degrado è stato applicato esclusivamente alle parti danneggiate da sostituire”.

Ebbene, a fronte di un costo per la riparazione del veicolo e per il ripristino degli accessori pari a quasi 10.000,00 €, la compagnia ha proposto una liquidazione pari a meno della metà; ha peraltro “diligentemente” applicato non solo il cosiddetto “degrado”, ma anche la “franchigia”.

 A questo punto appare opportuno precisare che:

ESISTONO DIVERSI TIPI DI “DEGRADO” e di conseguente calcolo per pagarci meno:

il “degrado contrattuale”: quello previsto e stabilito dalle polizze assicurative per la copertura di danni diretti (incendio, furto, kasko, ecc.) e i criteri per stabilirne l’entità sono dettati direttamente dal contratto.

  • molte polizze invece (compresa quella dello sfortunato automobilista del nostro caso), legano l’entità del degrado alla svalutazione commerciale patita dal veicolo a prescindere dalla reale usura; si considererà quindi il medesimo deprezzamento dell’intero veicolo;
  • altre polizze, invece, stabiliscono a priori la percentuale di degrado che verrà applicata in relazione all’età del veicolo: ad esempio fino a un anno il 5%, da due a tre anni il 10%, da tre a sei il 30%, eccetera;
  • in alcune, inoltre, la compagnia giunge addirittura a specificare su quali particolari di ricambio va o non va applicato il degrado (solitamente per la meccanica si applica sempre, mentre per la carrozzeria o per gli accessori le condizioni potrebbero prevedere che si applichi il degrado solo dopo 2 anni, o dopo 5).

Il “degrado da usura“, solitamente considerato nella valutazione dei danni conseguenti a sinistri stradali, è invece la differenza di valore di un veicolo o di parti di esso definito esaminando l’effettivo stato di utilizzo e di conservazione. Pertanto viene stabilito da un perito dopo attenta analisi, volta a stabilire se e in quale misura esista una effettiva usura, nonchè traducendone l’entità in termini di svalutazione economica del valore del veicolo o dell’accessorio.

 Siamo pertanto tutti (compresa la sottoscritta) invitati a 

PRESTARE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ANCHE PER QUANTO RIGUARDA I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DEGRADO IN CASO DI FURTO TOTALE O PARZIALE DEL VEICOLO:

meglio spendere qualche euro in più e affidarsi ad una polizza che definisca in maniera più equa e precisa possibile quanto verrà pagato in termini di indennizzo, per non ritrovarsi nella spiacevole situazione del malcapitato automobilista del nostro esempio.

    Fermo restando che si potrà poi sempre agire in giudizio, a seconda dei casi (come fatto dalla sottoscritta con l’automobilista dell’esempio) per l’applicazione di clausole vessatorie e/o la rideterminazione della liquidazione del danno.

                               

Studio Legale Avv. Monica Checchini

(Patrocinante in Cassazione e in tutte le Magistrature Superiori – Compositore della crisi da sovraindebitamento)

Via del Tiglio, 7 – 60030 Maiolati Spontini

Tel 0731 701779 – Fax 0731 690465

www.studiolgalechecchini.it (sito in lavorazione – a breve on line)

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