Separazione o divorzio, il regime fiscale degli accordi presi | Password Magazine
banner fondazione

Separazione o divorzio, il regime fiscale degli accordi presi

Di seguito esaminerò gli aspetti fiscali degli accordi raggiunti dai coniugi/ex coniugi in sede di separazione o divorzio, la cui disciplina civilistica è stata illustrata dall’ Avv. Checchini nel numero di Password di ottobre.

Gli atti in cui vengono trasposti gli accordi tra coniugi per risolvere i  problemi economici che emergono durante la crisi matrimoniale sono esenti da qualsiasi tipo di tributo. Perciò, eventuali attribuzioni (beni o denaro) all’uno o all’altro coniuge non evidenziano alcuna capacità contributiva, che, usualmente, viene tassata dalle imposte.

La normativa.

L’articolo 19 della legge 74/1987 esenta da imposta di bollo, registro ed ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i procedimenti esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni.

Estensione dell’esenzione alla separazione personale.

L’articolo si riferisce espressamente solo al divorzio (scioglimento del matrimonio).

La Corte Costituzionale, nella sentenza 154/99, riconoscendo che nella fase di separazione la situazione di contrasto tra i coniugi è più aspra e drammatica rispetto a quella già stabilizzata al momento del divorzio, ha esteso l’esenzione anche agli accordi conclusi in questa fase.

Divisione dei beni in comunione legale inserita in una sentenza di divorzio.

La Cassazione, sentenza 2347/2001, ha ritenuto che la divisione che deriva da accordi raggiunti in sede giudiziale dai coniugi separati o divorziandi, strettamente collegati allo scioglimento del matrimonio, anche se contenuta in accordi separati rispetto alla sentenza di divorzio, dev’essere considerata come effetto automatico della sentenza di separazione. Di conseguenza, anche tali accordi beneficiano dell’esenzione da ogni imposta garantita dall’articolo 19 della Legge 74/87.

Atti di disposizione del patrimonio a favore dei figli.

Nella successiva pronuncia 11458/2005 la Cassazione ha riconosciuto l’esenzione agli atti che i coniugi separati pongano in essere a favore dei figli per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.

Atto di trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale in favore dei figli.

L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 27/2012,  ha dettagliato quanto riconosciuto dalla Cassazione, in un esempio di atto di disposizione a favore dei figli, quale è il trasferimento, da parte del genitore intestatario della casa coniugale, della nuda proprietà di questa a favore dei figli in sede di separazione consensuale.

Questo tipo di atto rientra tra quelli posti in essere dai coniugi nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Richiamando la sentenza 11458/2005 si riconosce l’esenzione anche a questo tipo di atti, in quanto gli accordi a favore dei figli, stipulati dai coniugi nella gestione della crisi matrimoniale, oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, a volte, l’unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale.

Peraltro, l’Agenzia pone una condizione formale per poter beneficiare dell’esenzione: il testo dell’accordo, omologato dal tribunale, deve prevedere espressamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Lucia Ripa, nata a Rimini il 3.03.1968, dal 1993 si occupa principalmente di consulenza e contenzioso tributario, si è trasferita a Jesi nel 2011. Collabora con Maggioli tributi per i tributi locali e dal 2010 è autrice di numerosi articoli ed e-books di diritto tributario. Dal 2009 è presidente della Camera degli Avvocati tributaristi della Romagna.

Avv. Lucia Ripa, STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CR, Via Donatori di sangue, n. 2- Jesi (AN); tel. 0731/213237; lucia.ripa@atlrstudio.it.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*