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Pass per disabili, quando si rischia la sanzione

L’AVVOCATO RISPONDE/a cura Avv. Monica Checchini – Rispondo a tre lettori che mi hanno posto quesiti similari in ordine al “pass disabili” essendo stati destinatari di 2 sanzioni e dell’apertura di un procedimento penale.

Nella sostanza i quesiti sono i seguenti:

Si può utilizzare il “pass disabili” su veicolo altrui?

Il titolare del pass invalidi può usare il contrassegno anche su un’auto non propria, come quella di un parente o di un amico; in base all’attuale normativa infatti il pass invalidi viene rilasciato “sulla persona” e non “sull’auto”.

Quindi, chi utilizza il pass invalidi prima su un’auto e poi su un’altra non rischia alcuna sanzione perché il comportamento è considerato dalla legge pienamente lecito.

Si può utilizzare il “pass disabili” in fotocopia a colori?

Quanto all’esibizione di una fotocopia a colori del documento (con originale altrove), diversamente da prima, non costituisce più reato di falso (e se anche si venisse denunciati si verrebbe assolti perché “il fatto non sussiste”), ma un illecito amministrativo per violazione del codice della strada (lo ha stabiliti la Cassazione con una sentenza di qualche giorno orsono – sez. V Penale, sentenza 23 settembre 2016 – 20 aprile 2017, n. 18961 – in cui si legge testualmente «se è vero che la fotocopia a colori del tutto simile all’originale può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante, è altrettanto vero che (…) l’utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato»).

In altre parole, il reato di falso scatta solo quando l’autore dell’illecito non sia in possesso di un originale e dunque abbia commesso una vera e propria falsificazione.

Viceversa, se egli è titolare del “pass invalidi” ma lo ha solo fotocopiato per paura di perderlo nel momento in cui lo utilizza su un’auto non sua, egli non può essere incriminato.

Quindi, se prima i Giudici ritenevano che usare una fotocopia del pass invalidi costituisse un reato, oggi si propende per la tesi più favorevole al colpevole: in caso di “clonazione” scatta soltanto una semplice multa; più precisamente una sanzione amministrativa da 84 a 335 euro.

Avv. Monica Checchini

Avv. Monica Checchini (333 9923708) invia una mail a studiochecchini@libero.it o collegati al sito dello Studio Legale www.studiolegalechecchini.it.

Redazione

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