E' possibile estromettere un familiare dall'eredità? L'Avvocato Risponde

 

L’AVVOCATO RISPONDE/a cura Avv. Monica Checchini

Questa volta ci occupiamo di “diseredazione“: alcuni lettori avrebbero infatti espresso la propria volontà di lasciare tutto al coniuge e, comunque, non lasciare nulla ai propri figli.

Devo però subito precisare che, pur esistendo la “clausola di diseredazione” (nella propria disposizione testamentaria si può infatti non solo includere qualcuno, ma escludere altri), la stessa non può riguardare alcuni parenti più prossimi (detti eredi legittimari) tra cui vi sono proprio i figli (così come il coniuge e gli ascendenti e, cioè, genitori, nonni e bisnonni se ancora in vita) che hanno sempre diritto di beneficiare della quota a essi riservata dalla legge.

Nel testamento, il testatore può quindi disporre solo della parte del suo patrimonio che eccede tale quota e che possiamo sintetizzare come segue:

Al coniuge superstite (anche se separato, ma purché non ancora divorziato e/o comunque, purché non gli sia stato addebitato il fallimento del matrimonio da parte del Tribunale) è riservata la metà del patrimonio che si riduce a 1/3 se oltre al coniuge vi è anche un figlio e a ¼ se invece ci sono più figli.

In tali casi la cosiddetta “quota disponibile” (che il testatore può quindi destinare a chi vuole) sarà rispettivamente di ½, di 1/3 e di ¼ del patrimonio. Va inoltre considerato che il coniuge superstite ha in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso sui beni mobili in essa presenti.

Al figlio unico (o ai suoi discendenti) in assenza del coniuge del testatore, è riservata la metà del patrimonio, mentre se i figli sono più di uno hanno diritto ai 2/3 da dividere in parti uguali. In tale caso la cosiddetta “quota disponibile” (che il testatore può quindi destinare a chi vuole) sarà rispettivamente di ½ e di 1/3 del patrimonio

Agli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) è riservato (ma solo se non ci sono figli del de cuius, cioè del defunto) 1/3 del patrimonio oppure 1/4 se vi è anche il coniuge superstite; in tale caso la cosiddetta “quota disponibile” (che il testatore può quindi destinare a chi vuole) è rispettivamente di 2/3 e ¼ del patrimonio

Chi può essere “diseredato”?

Gli unici eredi legittimi che possono quindi essere diseredati legittimamente sono i fratelli, tutti i loro discendenti (nipoti del testatore) e gli altri parenti che non ricadono nelle suddette categorie. Basterà semplicemente scrivere nel testamento che tali soggetti vengono esclusi dalla successione (in tal modo costoro non riceveranno alcunché e l’eredità andrà agli altri eredi). Basterà scrivere nel testamento: “Escludo dalla mia successione mio fratello Tizio” oppure “Diseredo mia sorella Caia”. Al contrario, frasi come queste non possono essere rivolte nei confronti di coniuge, figli, ascendenti (genitori, nonni).

Unici casi in cui si può diseredare per “indegnità”.
Vi sono tuttavia alcuni casi specifici a fronte dei quali, per la loro gravità, è sempre consentito diseredare anche il coniuge, i figli o gli ascendenti.
A tal fine non è però ovviamente sufficiente la semplice affermazione contenuta nel testamento (come visto per i fratelli e gli altri parenti), ma è necessaria una sentenza del Giudice che accerti una delle seguenti cause di indegnità:

– se l’erede ha ucciso o tentato di uccidere la persona della cui eredità si tratta (si pensi la moglie che tenti di avvelenare il marito al solo scopo di diventare erede)

– se l’erede ha favorito il suicidio della persona se questa era minorenne oppure inferma di mente o incapace per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

– se l’erede ha indotto la persona, con dolo o violenza, a fare un testamento in suo favore, oppure ha alterato il testamento già esistente o addirittura ne ha compilato di suo pugno uno falso.

L’indegno, tuttavia può essere riabilitato (cioè perdonato) dalla persona della cui eredità si tratta, ma ciò deve avvenire davanti al notaio o nello stesso testamento.

Per la modulistica e per maggiori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il sottoscritto

Avv. Monica Checchini (333 9923708) inviando una mail a studiochecchini@libero.it o collegandosi al sito dello Studio Legale www.studiolegalechecchini.it.

Avv. Monica Checchini

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  • Mio figlio, morendo, ha lasciato un testamento (regolarmente registrato dal notaio) nel quale ha nominato erede universale la propria moglie. Recentemente la vedova ha presentato denuncia di successione, soltanto col suo numinativo, estronettendo quindi lo scrivente dalla quota di diritto (1/4). Prego indicarmi quali eventuali azioni intraprendere. Grato

    • un decuius senza figli può, con il testamento, lasciare tutto al suo coniuge ed escludere il proprio padre con il quale non ha rapporti da quando lo stesso aveva divorziato da sua madre, poi deceduta?

  • pensavo di evitare di lasciare ai fratelli essendo celibe senza figli in questo caso potrei lasciare tutto ai genitori se ancora viventi?altrimenti che si puo` fare se non ci sono piu i genitori per evitare di lasciare ai fratelli?

    • Vedova senza figli , senza padre e madre ,voglio escludere i miei quattro fratelli e i loro figli dalla successione alla mia morte e nominare mia erede universale di tutti i miei beni una mia amica carissima. Posso farlo firmando un testamento olografo e senza che nessuno possa contestarlo e impugnarlo?

      Mi può rispondere per favore? Grazie

        • Giuseppe, per curiosita', e perche' potrebbe interessare anche a me, l'avvocato ti ha mai risposto riguardo il fatto di lasciare tutto alla tua amica carissima?
          un saluto,
          Melody Fox (aka the Princess of Rock)
          LPM

      • Naturalmente si, gli unici che non si possono diseredare sono i legittimari (genitori, coniuge e figli) di cui i fratelli non fanno parte. Il testamento olografo DEVE essere completamente scritto di pugno, non deve essere stampato e firmato. Non serve scrivere "diseredo Tizio o Caio ...." basta scrivere in modo semplice e chiaro le proprie volontà. Se si è molto anziani, meglio allegare un certificato del proprio medico che certifica la piena capacità di agire.

        • buona sera avvocato le pongo un quesito :- mia nuora eredita la casa della nonna con testamento olografico datato 2004 , viene a mancare nel 2019 , nei termini di UN ANNO viene fatta la successione nome di mia nuora , nel testamento lascia scritto che il proprio figlio può usufruire come abitazione, si può intendere come quota di legittima questa dicitura , se quest'Ultimo contrae dei debiti, i creditori possono pignorare l'abitazione che non risulta intestata a lui che a solo l'abitazione grazie per la risposta cmq atto già registrato ufficio entrate

  • Ho una figlia gravemente handicappata, attualmente ricoverata in struttura protetta da anni e separata; io mi sono presa carico fin dalla nascita di due sue figlie alle quali vorrei lasciare la mia metà di casa in comproprietà con mio marito. Posso intestare la mia metà di abitazione alle sole nipoti?

    • se tua figlia non si oppone si . non si può disertare i figli.la quota disp è di 1quato diviso 2 nipoti

  • salve mio padre ha venduto 1 casa a mio fratello 1 casa a sua moglie 1 a mia sorella per non lasciare niente a me come posso agire mio padre e ancora vivo grazie per una risposta

    • è valido un testamento olografo dove una donna lascia i suoi beni al marito escludendo dal testamento i figli minori ? Il notaio publicando
      l'atto ha rispettato le norme del codice civile ? non è che il testamento sia falsificato ? grazie della risposta.Giuseppe

      • Devo dissentire dalla risposta al quesito resa dalla Signora Milena;
        il testamento è pienamente valido (e il Notaio ha il dovere di pubblicarlo ove rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge)fatta salva la possibilità da parte dei legittimari di agire in riduzione.
        Ed infatti la "successione necessaria" ha funzione limitatrice e correttiva della volontà testamentaria, in quanto costituisce un argine al potere di disposizione mortis causa del testatore, ma non implica, di per se stessa, una investitura nella titolarità dei beni. Pertanto, il legittimario pretermesso non partecipa in nessun caso alla comunione ereditaria ed ha l’onere di agire in riduzione, se vuole conseguire i beni ad altri attribuiti nel testamento sia con istituzione di erede, sia con attribuzione di legati.
        Secondo i principi generali, prima dell'apertura della successione, agli eventuali successibili non spetta alcun diritto, né come pretesa sull'eredità, né come aspettativa giuridica.

    • Secondo i principi generali, prima dell'apertura della successione, agli eventuali successibili non spetta alcun diritto, né come pretesa sull'eredità, né come aspettativa giuridica.
      La possibilità di essere chiamato, in qualità di legittimario, alla successione mortis causa di altra persona ancora in vita non integra una situazione giuridica tutelabile in sé, né si risolve in una ragione di credito idonea a legittimare l'interferenza nella sfera giuridica dell'altro soggetto (nel caso, esercitando un suo diritto, ad esso surrogandosi ex art. 2900 c.c.).
      Per ciò stesso figli non vantano alcun diritto attuale sul patrimonio dei propri genitori, i quali, conformemente ai principi generali sull’autonomia privata, finché in vita sono liberi di disporre dei propri beni come ritengano più opportuno, con atti inter vivos e a causa di morte. Ne consegue che coloro i quali paventino una lesione alla propria quota di legittima potranno esperire tutti i rimedi loro attribuiti dall’ordinamento soltanto dopo l’apertura della successione del disponente “non potendo vantare antecedentemente alla morte del loro autore alcun diritto attuale sui beni dello stesso”.
      Tale principio peraltro sino a qualche anno fa ha trovato applicazione anche con riferimento alla legittimazione relativa all’azione di accertamento della simulazione di contratti potenzialmente lesivi dei diritto di quei soggetti che, a seguito della morte di uno dei contraenti e all’apertura della successione, avrebbero acquistato la qualifica di legittimari.
      A lungo l’orientamento dominante in seno alla giurisprudenza di legittimità era nel senso di negare in radice la possibilità di agire in tal senso, precisando che ai sensi dell’art. 1415, co. 2 i terzi possono fare valere la simulazione nei confronti delle parti solo qualora questa pregiudichi, in modo concreto e attuale, i loro diritti, condizione questa che, per le ragioni già esposte, non risulta integrata nel caso di specie, atteso che, come già detto, i figli non vantano diritti sul patrimonio del genitore prima della morte di quest’ultimo.
      Oggi tuttavia si deve dar conto della modifica introdotta all’art. 563 del cod. civ. dalla L. 80/2005 che vi ha aggiunto un quarto comma, in virtù del quale il coniuge o i parenti in linea retta del donante possono ottenere la sospensione del termine ventennale che determina la stabilizzazione dell’acquisto in capo al donatario e ai terzi ai quali il bene sia stato eventualmente trasferito – ai sensi del primo comma – attraverso la notificazione e la trascrizione , nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, di un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

  • un mio amico spettante di una grande eredità molto malato, con una bambina di 4 anni morta una settimana fa dopo anni di malattia abbandonati dalla rispettivamente moglie e madre da circa 4 anni e mai rivisti anche dopo richiesta dei medici … spetta l eredità < causa della discordia< grazie della risposta.

  • Buongiorno...mia figlia mi manca di rispetto,non mi rivolge la parola,ha uaa bambina che fara un anno e che io ancora non l'ho vista,tutto ciò mi fa star male e lotto con la depressione grazie agli amici e il figlio maschio. Io lo cerco,ma suo marito non li permette ,e totalmente isolata.vorrei diseredare mia figlia e la sua famiglia ,mi distrugono moralmente la salute e mi vogliono morta(anche se non sono vecchia).Ultimamente ho problemi di salute,vorrei fare un testamento,loro non meritano nulla sono 12 anni in questa situazione,grazie 1000

    • i figli sono legittimati non si possono disertare solo in caso abbiamo attentato alla sua vita si potrebbe

    • In effetti, la Suprema Corte, nell'interessante pronuncia 25.05.2012, n. 8352 ha, in primis, ribadito la validità di una scheda testamentaria contenente solo la clausola di diseredazione ed, in secundis, ha specificato la validità di una diseredazione a favore degli eredi legittimi, non legittimari.
      L'art. 536 c.c. definisce i legittimari: "1. Le persone a favore delle quali la legge riserva (457 c.c., 549 c.c.) una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. 2. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. 3. A favore dei discendenti (77 c.c.) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi (467 c.c.), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali."
      I legittimari, essendo titolari di una quota di patrimonio, non potrebbero quindi vedersi esclusi dalla successione per diseredazione.
      TUTTAVIA:
      autorevole dottrina, in un'analisi molto articolata, sostiene la validità di una clausola di diseredazione del legittimario in quanto il rimedio che dovrebbe esperire il legittimario pretermesso, sarebbe la medesima azione di riduzione prevista per le ipotesi di lesione o pretermissione.
      NE CONSEGUE CHE UN FIGLIO NON PUO' ESSERE DISEREDATIO, MA POTREBBE ESSERE ESCLUSO DAL TESTAMENTO CON CONSEGUENTE ONERE DEL FIGLIO STESSO DI IMPUGNARLO E, COMUNQUE, AGIRE GIUDIZIALMENTE IN RIDUZIONE.
      PER OTTENERE QUANTO GLI SPETTEREBBE PER LEGGE IL FIGLIO IN TAL CASO DOVREBBE PERTANTO INTRAPRENDERE UN'AZIONE GIUDIZIARIA, MA FINTANTO CHE QUESTA NON SARA' DEFINITA, NON POTRA' DIRSI EREDE, MENTRE, AL CONTRARIO, IL BENEFICIARIO DEL TESTAMENTO POTRA' AGIRE IN TALE VESTE E COMPIERE (SALVO NEL FRATTEMPO NON INTERVENGANO PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI, PERALTRO TRASCRITTI PER CIO' CHE ATTIENE GLI IMMOBILI)TUTTI GLI ATTI DI DISPOSIZIONE CHE RITERRA' OPPORTUNI (fatte salve le eventuali successive azioni per rientrare nel possesso dei beni)

  • 1) Maria senza figli ha una sorella Carlotta con due figli, può Maria lasciare
    tutti i suoi beni alla sorella Carlotta;
    2) Maria senza figli ha una sorella Carlotta con due due figli, può Maria lasciare
    tutti i suoi beni ad un solo figlio della Carlotta;

  • salve circa un anno fà è deceduto mio padre ora dovremmo fare la successione di morte quali documenti nostri servono e scusa la mia disinformazione che sarebbe la successione di morte

  • salve mio marito e morto ero sposata in comunione dei beni,devo vendere la casa ,ma un figlio non mi da il benestare.Volevo sapere se c'è un modo per poter vendere anche senza il suo consenso ,Grazie Angela

    • già paga la multa perché ha fatto passare troppo tempo si sbrighi ad and da un avvoc civ.non dorma

      • Gent.ma Signora Milena, La ringrazio di essere così "solerte" nelle risposte date ai quesiti sottoposti dalle lettrici (e faccio un mea culpa per non aver tempo di rispondere a tutti ricevendo anche quesiti telefonici e via mail), ma gradirei che si astenesse (quanto meno dallo scrivere risposte secche che vengono interpretate come assenza di alternative e generano soltanto confusione e ulteriore ansia in chi rivolge i quesiti) avendo ampliamente dimostrato di non essere adeguatamente preparata sulla materia.
        Rischia di far più danni che altro.
        La ringrazio per l'attenzione.
        Avv. Monica Checchini

  • Buongiorno Milena, tra poco sposerò un uomo che ha già una figlia. Sta comprando casa e non vuole fare il mutuo insieme a me perchè dice che in questo modo alla sua morte l'unica erede e proprietaria della casa sarà la figlia.
    Poichè ci sposeremo in regime di separazione dei beni è vera questa cosa? In caso di suo decesso a me non spetterebbe nulla e dovrei andare via dalla casa?

    • Cara Giusy, mi permetto di rispondere personalmente poiché il Tuo caso è similare a quello pervenutomi in decide di mail e telefonate.
      Puoi stare tranquilla !!!!
      Il regime di "separazione dei beni" scelto all'atto del matrimonio non incide sul diritto all'eredità (salvo che prima dell'eventuale premorienza dell'altro coniuge ci si sia divorziati), bensì soltanto sulla eventuale disciplina della divisione dei beni nell'ambito di un processo per separazione e/o divorzio (oltre che, ovviamente, per ciò che attiene i diritti dei creditori dell'uno o dell'altro coniuge).
      Certo è che, ove Tuo marito dovesse purtroppo venire a mancare e in quale momento foste ancora sposati, Tu subentreresti nella di lui eredità (come se aveste optato per la comunione dei beni)in proporzione della quota a te spettante a seconda che vi sia o meno testamento.
      Peraltro, in qualità di moglie / coniuge superstite, a prescindere dalla presenza dell'altra erede, avresti sempre e comunque il diritto di abitazione della casa coniugale e di usare i mobili in essa contenuti.
      Spero di averti tranquillizzata (come tutte coloro cui non sono riuscita ad inviare la mail di risposta).

      • buongiorno avvocato
        posso porre un paio di domande
        mio padre e deceduto e separato da mia madre separazione con colpa nei confronti di mio padre passava glia alimenti aveva un conto corrente intestato solo a lui con delega la nipote nel conto avevo calcolato una cifra di circa 250.000 euro ho scoperto nel conto ci sono malapena
        3.000 euro ho chiesto alla banca la richiesta estratti conto degli ultimi 5 anni la mia domanda oltre a fare la denuncia contro mia cugina ci sono possibilità di rintracciare tutto
        grazie mille

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